Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto è disposto dal primo comma dell'art. 8 della
Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
I dipendenti degli Enti indicati nell'art. 13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla
Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri
Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'art. 20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di
Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all'art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di
Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
Gli Enti, nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell'art. 21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le